Qualora i figli si trovino in una condizione di profonda sofferenza e disagio ed il genitore mostri evidenti deficit di capacità genitoriale, il giudice del conflitto familiare può disporre un percorso di sostegno alla genitorialità ovvero di mediazione per la coppia.
Pur nel rispetto del principio già espresso con la precedente pronuncia n. 13506/2015, secondo il quale non possono essere imposti trattamenti sanitari contro la volontà dell’interessato, la Suprema Corte ha affermato che la libertà di autodeterminazione dell’individuo – diritto di rango costituzionale – incontra un limite nel diritto del minore ad un percorso di sana crescita, che il Tribunale ha il dovere di garantire attraverso provvedimenti incidenti sull’esercizio e/o sulla titolarità della responsabilità genitoriale.
Tribunale di Brescia, 07.05.2017
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