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E’ improcedibile la domanda di divorzio congiunto se un coniuge revoca il consenso

Il Tribunale di Modena, discostandosi da quanto stabilito dalla Cassazione con pronuncia n. 19540/2018 in ambito di revoca del consenso nel procedimento di divorzio a domanda congiunta, ha dichiarato il ricorso di divorzio congiunto improcedibile.

Dopo aver concordato le condizioni di divorzio e aver depositato domanda di divorzio congiunto, due coniugi sono stati sentiti in udienza circa un anno dopo l’avvio del procedimento di divorzio a causa della pandemia covid-19 e in detta sede il marito, di professione avvocato, aveva rappresentato di aver subito una fortissima contrazione del reddito a causa dell’evento pandemico.

Di talché, egli aveva domandato modifiche alle pattuizioni relative ai soli rapporti economici tra i coniugi, dichiarando di voler lasciare inalterate quelle concernenti i figli; al contrario, la moglie ha insistito per l’accoglimento integrale delle condizioni di divorzio inizialmente concordate.

Il Tribunale ha quindi richiamato quanto affermato dalla Suprema Corte con pronuncia n. 19540/2018, la quale ha escluso la possibilità per le parti di avere ripensamenti circa le condizioni pattuite nel ricorso congiunto; sennonché, nel caso di specie, a detta del Tribunale, il marito non aveva meramente revocato l’inziale consenso, bensì aveva allegato un fatto sopravvenuto verosimile che lo legittimerebbe, se provato, a domandare la modifica delle condizioni a suo tempo concordate.

Perciò il Tribunale, non potendo né procedere all’accertamento dell’effettiva sussistenza della circostanza sopravvenuta, non disponendo di poteri istruttori, né recepire gli iniziali patti formalizzati dai coniugi, ha dichiarato improcedibile la domanda.

Tribunale di Modena, 03.11.2020, n. 1321

Tribunale di Modena, 03.11.2020, n. 1321