Ai fini della notificazione dell’istanza di fallimento, non sono opponibili ai terzi – e quindi non rilevano – le variazioni della rappresentanza o della sede della persona giuridica che non siano state iscritte nel Registro delle Imprese.
Cassazione civile, sez. VI 19 dicembre 2016, n. 26130 – Pres. Dogliotti – Est. Scaldaferri