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La casa familiare va al genitore collocatario dei figli

La casa familiare spetta al genitore presso il quale vengono prevalentemente collocati i figli, e ciò a prescindere dal fatto che l’immobile sia di proprietà comune dei coniugi.

La Cassazione ha ribadito il granitico indirizzo sopra citato, decidendo un caso in ordine al ricorso avverso la sentenza della Corte d’Appello con la quale era stata rigettata l’impugnazione contro la pronuncia del Tribunale che aveva dichiarato il non luogo a procedere in ordine all’assegnazione della casa familiare.

Il ricorso è stato rigettato, avendo la Corte di Cassazione ribadito il granitico indirizzo secondo cui, in materia di separazione e divorzio, l’assegnazione della casa familiare è finalizzata alla sola tutela della prole e dell’interesse di questa a permanere nell’ambiente domestico in cui è nata a cresciuta.

Ne consegue che, anche nel caso in cui la casa sia di proprietà comune dei coniugi, la concessione del beneficio in questione resta subordinata al presupposto imprescindibile della collocazione prevalente dei figli minori o della convivenza con figli maggiorenni, non economicamente autosufficienti.

Cassazione Civile, 04.10.2018, n. 24254

Cassazione Civile, 04-10-2018, n. 24254