La Cassazione ha ribadito l’oramai granitico principio sancito dalle Sezioni Unite secondo cui, in materia di assegno di mantenimento da determinarsi in sede di divorzio non rileva più il parametro del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
Nel caso di specie, la Corte di appello di Ancona aveva confermato la sentenza del Tribunale di Fermo che aveva condannato un marito al pagamento di un assegno divorzile in favore dell’ex moglie.
L’uomo ha proposto per cassazione in forza di un principio, enunciato dalla Corte di legittimità, secondo il quale la valutazione delle capacità economiche del coniuge obbligato, ai fini del riconoscimento e della determinazione dell’assegno di mantenimento in favore dell’altro coniuge, deve essere operata sul reddito netto e non già sul reddito lordo dell’obbligato (Cass. Civ. 13954/2018).
La Suprema Corte, tuttavia, ha rilevato che detto principio può trovare applicazione in materia di separazione ove rileva la ratio secondo cui in costanza di matrimonio la famiglia fa affidamento sul reddito netto e ad esso rapporta ogni possibilità di spesa, non già in tema di divorzio.
La Corte ha aggiunto, infatti, che in materia di assegno di mantenimento da determinarsi in sede di separazione personale dei coniugi, l’adeguatezza dei redditi rileva ai fini della conservazione del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, secondo un parametro che è estraneo alla fissazione dell’assegno divorzile, dovendosi applicare i criteri di cui all’art. 5, comma 6, L. 898/1970, tra i quali viene in rilievo unicamente la comparazione tra le rispettive condizioni economiche delle parti, poiché nel caso di specie non risultava dedotto che il giudice di merito avesse operato un confronto tra un reddito lordo dell’uomo e un reddito netto di controparte.
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Corte di Cassazione, 27.10.2020, n. 23482
Cassazione Civile, 27-10-2020, n. 23482