Finita la relazione tra due donne, la ex campagna ha diritto a continuare a vedere e tenere con sé i figli dell’altra che le si sono affezionati e con i quali ha stretto un forte legame, pur non ricoprendo una posizione genitoriale/parentale.
A dirlo è stata la Corte di Cassazione con un’ ordinanza di pochi giorni fa, qui allegata, con la quale, oltre a confermare il diritto di visita all’ex compagna, ha altresì ribadito la natura non definitiva e precaria dei c.d. provvedimenti di giurisdizione camerale o volontaria, di natura non contenziosi, soggetti a revisione continua sulla base del mutamento della realtà.
Nel caso in esame, l’ex campagna della donna, pur non essendo parente dei figli di quest’ultima avuti da una precedente relazione, aveva presentato ricorso ex art. 337 ter c.c. al Tribunale per vedersi riconosciuta la possibilità di continuare ad avere rapporti con i minori; domanda parzialmente accolta dal Tribunale e completamente accolta dalla Corte d’Appello che aveva riconosciuto alla ex compagna la possibilità di tenere con sé i minori un giorno alla settimana e due week end al mese.
Contro il decreto della Corte d’Appello ha presentato ricorso la madre dei minori lamentando il riconosciuto diritto di visita alla ex campagna, non avendo quest’ultima alcuna posizione parentale.
La Corte, senza tuttavia addentarsi nel merito della questione, ha osservato come i provvedimenti camerali di volontaria giurisdizione pronunciati a seguito di ricorso ex art. 337 ter c.c., proprio in ragione della loro non definitività e precarietà, non possono essere oggetto di ricorso in Cassazione.
Secondo un orientamento giurisprudenziale consolidato, infatti, “i provvedimenti modificativi, ablativi o restitutivi della potestà dei genitori… configurano espressione di giurisdizione volontaria non contenziosa… non sono idonei ad acquistare autorità di giudicato in quanto sono modificabili e revocabili per nuovi elementi sopravvenuti o per un riesame delle originarie risultanze con le conseguenza che non sono impugnabili con ricorso straordinario per Cassazione”.
In ragione di ciò, la Suprema Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile e confermato il diritto della ex compagna di vedere e tenere con sé i figli della partner, una volta terminata la relazione sentimentale.
Cassazione Civile, 10.07.2018, n. 18149.
Cassazione Civile, 10-07-2018, n. 18149