L’instaurazione da parte del coniuge divorziato di una nuova famiglia di fatto fa venire definitivamente meno ogni presupposto per la riconoscibilità dell’assegno divorzile, non assumendo rilievo l’eventuale successiva cessazione della convivenza intrapresa.
La Corte di Cassazione è tornata a ribadire l’incompatibilità tra la scelta di intraprendere una nuova convivenza dopo il matrimonio e la spettanza dell’assegno divorzile.
In particolare, nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva ritenuto che il marito non avesse provato un fatto sopravvenuto legittimante il venir meno del diritto dell’ex moglie all’assegno divorzile in quanto la convivenza di fatto da quest’ultima instaurata non aveva influito in melius sulle condizioni economiche della stessa.
L’uomo ha presentato ricorso in Cassazione avverso la predetta sentenza lamentando l’erronea considerazione da parte della Corte d’Appello della convivenza intrapresa dall’ex moglie quale presupposto – a detta del ricorrente -per l’esclusione del diritto all’assegno.
La Suprema Corte ha ritenuto il motivo del ricorso fondato allineandosi ad un orientamento giurisprudenziale oramai consolidato secondo il quale “la formazione di una famiglia di fatto è espressione di una scelta esistenziale, libera e consapevole, che si caratterizza per l’assunzione piena del rischio di una cessazione del rapporto e, quindi, esclude ogni residua solidarietà post matrimoniale con l’altro coniuge, il quale non può che confidare nell’esonero definitivo da ogni obbligo”.
La Cassazione ha altresì evidenziato come l’eventuale successiva cessazione della convivenza intrapresa non possa influire sul principio anzidetto, sicché il diritto all’assegno non entra in stato di quiescenza, ma resta definitivamente escluso.
Cassazione Civile, 28.02.2019, n. 5974
Cassazione Civile, 28-02-2019, n. 5974