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La ex lavora in nero? Escluso l’assegno

La Corte di Cassazione con una recente ordinanza ha messo in chiaro che lo svolgimento di un lavoro irregolare e saltuario non giustifica necessariamente il riconoscimento di un contributo a favore del coniuge richiedente.

Nel caso di specie il Tribunale di Rovigo e la Corte d’Appello di Venezia avevano riconosciuto ad una ex moglie un assegno divorzile di € 300,00 mensili in ragione dello svolgimento da parte della stessa di una attività irregolare ed occasionale (prestazione di manicure), tale da non permetterle il mantenimento del tenore di vita matrimoniale.

La Corte di Cassazione, adita su ricorso dell’ex marito, ha chiarito che il riconoscimento dell’assegno in questione richiede, da un lato, l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge istante e dell’impossibilità di procurarseli per ragione oggettive e, dall’altro lato, l’accertamento di un ruolo primario e di un contributo fondamentale fornito dall’ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia.

Alla luce di ciò, la Suprema Corte ha evidenziato come la Corte d’Appello, nel riconoscere il diritto all’assegno, non avesse operato una effettiva valutazione delle condizioni patrimoniali della donna, mancando in atti qualsiasi documento relativo all’effettivo guadagno della stessa, né avesse accertato il contributo dato dalla ex moglie alla formazione del patrimonio familiare.

La Cassazione, da ultimo, ha evidenziato il superamento del criterio del mantenimento del tenore di vita coniugale nel riconoscimento del contributo divorzile; criterio che la Corte d’Appello aveva erroneamente applicato nel riconoscere alla donna l’emolumento in questione.

In ragione di ciò, la Suprema Corte ha accolto il ricorso dell’ex marito e rinviato la causa alla Corte d’Appello per un nuovo esame della controversia.

Cassazione Civile, 28.02.2020, n. 5603

Cassazione Civile, 28-02-2020, n. 5603