È legittimo il collocamento della minore presso la madre solo se quest’ultima favorisce al padre, che vive a diversi chilometri di distanza, il diritto di visita alla figlia secondo il calendario prestabilito, mettendogli a disposizione una casa nelle vicinanze ove egli potrà alloggiare durante i giorni di frequentazione con la bambina.
È quanto affermato dalla Corte d’Appello di Venezia che, con un recente decreto qui sotto allegato, ha accolto la domanda di una madre che in primo grado aveva visto collocare la figlia presso l’abitazione paterna. La donna ha impugnato tale decisione del Tribunale dei Minori chiedendo il trasferimento presso di sé della minore, al fine di consentirle una più serena dedizione alla figlia, continuando a svolgere la propria attività lavorativa.
Nel corso del giudizio d’Appello, il padre, a fronte della richiesta della ex moglie, aveva posto come imprescindibile presupposto al trasferimento della minore la realizzazione in concreto delle condizioni finalizzate ad agevolare il suo diritto di frequentazione con la figlia, stante la notevole distanza delle diverse abitazioni.
La moglie si era dunque resa disponibile a stipulare un contratto di locazione avente ad oggetto un appartamento nel medesimo comune della casa materna, che il marito avrebbe potuto e dovuto occupare nei periodi in cui stava con la bambina.
A fronte di ciò, la Corte d’Appello ha accolto il reclamo presentato dalla donna e riformato il precedente provvedimento del Tribunale dei Minori, considerato che quest’ultimo non avrebbe subito alcun apprezzabile lesione del suo diritto di visita grazie all’appartamento messogli a disposizione dalla moglie.
Corte d’Appello di Venezia, 28.07.2018
Corte d’Appello di Venezia, 28-07-2018