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La madre ostacola il rapporto padre-figlio: ammonita e condannata a pagare

Qualora la madre con le proprie condotte ostacoli il rapporto del figlio con il padre, il Tribunale può adottare anche d’ufficio il provvedimento di ammonimento di cui all’art. 709 ter c.p.c. e le misure di coercizione indiretta previste dall’art. 614-bis c.p.c., condannandola a a pagare all’altro genitore una somma di denaro in caso di inosservanza degli ordini impartiti dal Giudice.

È quanto è avvenuto in un caso deciso dal Tribunale di Milano, a seguito del ricorso promosso da un padre per vedere ampliato il diritto di visita tra sé e il figlio minore, previo accertamento delle gravi inadempienze poste in essere dalla madre del bambino che – secondo il ricorrente – con atteggiamenti ostruzionistici ostacolava il rapporto padre-figlio.

Disposta una apposita consulenza in corso di causa per verificare le capacità dei due genitori, il Tribunale ha accertato che la madre poneva n essere taluni atteggiamenti ostativi ed ha, pertanto, disposto d’ufficio l’ammonimento previsto dall’art. 709-ter c.p.c., invitandola a cessare ogni condotta pregiudizievole alla frequentazione tra padre e figlio.

Quale ulteriore sanzione, che potesse fungere da deterrente a tali comportamenti, il Tribunale ha altresì disposto d’ufficio, ai sensi dell’art. 614-bis c.p.c., che la stessa fosse condannata a corrispondere al padre una somma di denaro per ogni condotta ostruzionistica posta in essere al fine di pregiudicare il rapporto tra lo stesso ed i minore.

Tribunale di Milano, 07.01.2018

Tribunale di Milano, 07-01-2018