Non sempre l’incremento patrimoniale e reddituale dell’ex moglie può giustificare il venire meno del suo diritto a ricevere l’assegno di divorzio dall’ex marito.
A dettare tale principio è stata la Corte di Cassazione con una recente sentenza del 14 gennaio scorso, il cui testo integrale è allegato in calce, con la quale ha rigettato il ricorso di un uomo che aveva chiesto la riduzione dell’assegno divorzile alla moglie a fronte di fatti sopravvenuti migliorativi delle condizioni economiche di quest’ultima, quali: a) l’accettazione dell’eredità paterna; b) l’acquisizione di nuovi redditi derivanti dall’assistenza domiciliare alla madre rimasta vedova.
Nella fattispecie, il Tribunale di Padova, con sentenza poi confermata dalla Corte d’Appello di Venezia, pur considerando la sopravvenienza dei fatti nuovi, aveva respinto la richiesta dell’uomo, ritenendo che l’assenza di reddito e l’età della ex moglie avrebbero giustificato solamente una riduzione del contributo de quo, non già la sua revoca.
L’ex marito ha proposto ricorso avanti la Corte di Cassazione, lamentando l’omessa valutazione da parte del Giudice d’Appello dell’intervenuto cambiamento delle condizioni economiche della signora.
La Suprema Corte ha ritenuto che le circostanze idonee a determinare il venir meno del diritto all’assegno fossero già state correttamente valutate dai Giudici dei gradi di giudizio precedenti, ponderando adeguatamente gli elementi favorevoli alla donna (la successione ereditaria paterna) e gli elementi alla stessa sfavorevoli (la perdita del lavoro, l’età avanzata e la necessità di assistere la madre vedova).
Alla luce di tali considerazioni, la Suprema Corte ha confermato la riduzione dell’assegno divorzile ad € 350,00 a favore della ex moglie, senza, tuttavia, revocarlo del tutto.
Cassazione Civile, 14.01.2020, n. 506
Cassazione Civile,14-01-20, n. 506