Sulla scorta del nuovo orientamento giurisprudenziale che ha riscritto la natura dell’assegno divorzile, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 28995 dello scorso 12 dicembre, ha invitato le Sezioni Unte ad esprimersi sull’incidenza che ha l’instaurazione di una nuova convivenza di fatto con un terzo sul diritto all’assegno divorzile dell’ex coniuge economicamente più debole.
Nel caso di specie, il Tribunale di Venezia, nel pronunciare lo scioglimento del matrimonio, aveva riconosciuto un assegno divorzile a favore dell’ex moglie, nonché l’obbligo in capo all’ex marito di contribuire al mantenimento dei figli. La Corte d’Appello, riformando la pronuncia del giudice di prime cure, aveva negato alla donna il diritto all’assegno divorzile stante la convivenza stabile e duratura instaurata dalla stessa con un nuovo compagno, con il quale aveva peraltro avuto una figlia.
Avverso tale sentenza l’ex moglie ha dunque presentato ricorso avanti alla Corte di Cassazione.
Nel decidere sul ricorso promosso, la Suprema Corte, pur dando atto della Giurisprudenza che attribuisce dignità piena alla famiglia di fatto quale formazione sociale avente valenza costituzionale, ha affermato di non condividere quel recente indirizzo che riconosce una automatica estinzione dell’assegno di divorzio in caso di nuova convivenza more uxorio.
A parere della Corte, se l’assegno di divorzio – come riconosciuto dalle Sezioni Unite – ha valenza perequativo – compensativa dei sacrifici e delle rinunce fatte per la famiglia durante il matrimonio, la semplice instaurazione di una nuova convivenza non determinerebbe automaticamente il venir del diritto all’assegno, spettando, invece, al giudice di merito accertare caso per caso l’esistenza di ragioni per una eventuale modulazione dell’assegno divorzile laddove la nuova scelta di convivenza si rilevi migliorativa delle condizioni economiche del beneficiario.
In considerazione del contrasto rispetto ad altre pronunce su tale questione di particolare importanza, nonché della diversità e complessità degli interessi in rilievo, la Corte di Cassazione ha ritenuto di rimettere la questione alle Sezioni Unite, al fine di chiarire se il diritto all’assegno di divorzio dell’ex coniuge, sperequato nella posizione economica, si estingua comunque per un meccanismo ispirato ad automatismo, o se invece siano applicabili altre scelte in relazione al caso di specie, alla luce della obiettiva valorizzazione del contributo dato dall’avente diritto al patrimonio della famiglia e dell’altro coniuge.
Non rimane dunque che attendere che le Sezioni Unite si pronunciano in merito.
Cassazione Civile, 17.12.2020 n. 28995
Cassazione Civile, 17-12-2020, n. 28995