Una volta rimossa la separazione con la riconciliazione, si ripristina automaticamente tra le parti il regime di comunione originariamente adottato, con la sola esclusione degli acquisti effettuati durante il periodo della separazione.
Lo ha stabilito la Suprema Corte, con ordinanza n. 6820 del 11.03.2021, chiamata a pronunciarsi nel giudizio di divisione immobiliare tra due coniugi separati che si erano temporaneamente ricongiunti dopo una prima separazione.
Nel dettaglio, il marito aveva adito il Tribunale rappresentando di essere legalmente separato dalla moglie dal 2003 e chiedendo la divisione di un immobile acquistato durante il matrimonio dai coniugi in regime di comunione legale; la moglie si era costituita deducendo che era intervenuta già una prima separazione nel 1990 e che, pertanto, essendo – a suo avviso – il bene in comunione ordinaria, alla stessa competeva la quota corrispondente alla parte di prezzo pagata pari a 9/10.
Il Tribunale ha pronunciato sentenza di divisione, confermata sul punto anche dalla Corte d’appello ritenendo infondata la prospettazione della donna, che si è dunque rivolta alla cassazione, lamentando tra l’latro come le affermazioni dei giudizi di merito fossero contrarie alla prevalente opinione della dottrina.
La Suprema Corte, tuttavia, ha ritenuto tale motivo di ricorso inammissibile, osservando come nel caso esaminato la Corte d’appello avesse correttamente richiamato i pacifici precedenti di legittimità secondo i quali in caso di riconciliazione tra coniugi separati si ripristina automaticamente la comunione legale, rimanendo però esclusi dalla stessa gli acquisti effettuati in costanza di separazione.
Cassazione Civile, 11.03.2021, n. 6820
Cassazione Civile, 11.03.2021, n. 6820