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La sentenza di separazione può essere titolo esecutivo per il rimborso delle spese straordinarie

La sede corretta per far valere ed accertare le spese straordinarie riguardanti la prole è il ricorso per decreto ingiuntivo e il conseguente procedimento di cognizione; tuttavia in alcuni casi le pezze giustificative di spese scolastiche e mediche provenienti da strutture pubbliche possono essere regolate astrattamente in sentenza la quale ne costituisce il relativo titolo esecutivo.

Il Giudice dell’esecuzione del Tribunale di Bolzano ha ribadito la necessità di far valere il rimborso delle spese straordinarie sostenute per la prole attraverso il ricorso per decreto ingiuntivo manifestando tuttavia una apertura per quanto concerne le spese mediche e scolastiche.

In particolare, la moglie aveva messo in esecuzione nei confronti del marito la sentenza di separazione notificandogli il precetto per alcune voci di spese straordinarie sostenute a favore delle figlie, con allegate le pezze giustificative, relative alle spese scolastiche e mediche, per l’acquisto di un computer e per i viaggi scolastici e non.

Il Tribunale ha in primo luogo rammentato i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità richiesti al titolo esecutivo per essere messo in esecuzione, precisando che “dal titolo esecutivo stesso deve risultare esattamente il tipo di prestazione da eseguire e, nel caso di prestazioni economiche, che queste siano determinate e comunque determinabili attraverso un mero calcolo matematico”.

Premesso ciò il Tribunale ha recepito un recente orientamento secondo il quale le fatture o le pezze giustificatiche proveniente da strutture pubbliche relative alle spese scolastiche e mediche sono certe  e prevedibili e quindi possono essere regolate astrattamente in sentenza la quale ne costituisce  il relativo titolo esecutivo.

Pertanto il Tribunale ha, da un lato, ammesso l’esecuzione delle spese scolastiche e mediche, nonché quelle relative ai viaggi di natura scolastica e, dall’altro, escluso la messa in esecuzione delle spese relative al computer poiché non strettamente connesse all’attività scolastica, la cui necessità ed opportunità doveva essere valutata in sede di merito, e le spese relative ai viaggi di natura non scolastica.

In ogni caso, il Tribunale ha ribadito come “un procedimento di cognizione (nella specie il ricorso per decreto ingiuntivo) sia la sede naturale dell’accertamento delle spese straordinarie riguardanti la prole, anche quelle scolastiche e mediche”, al fine di verificarne la concertazione e la rispettiva debenza.

 Tribunale di Bolzano, 11.05.2018

Tribunale di Bolzano, 11-05-2018