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La separazione è addebitabile se il tradimento causa la crisi

La Cassazione si è nuovamente espressa in tema di addebito della separazione, confermando un ormai granitico orientamento: per l’addebito della separazione è necessario dimostrare che la relazione extraconiugale intrattenuta da uno dei coniugi e l’abbandono del tetto coniugale hanno rappresentato la causa della rottura del rapporto di coniugio e della intollerabilità della convivenza matrimoniale.

La Corte si è ancora una volta trovata a decidere un caso in cui il marito aveva instaurato una relazione extraconiugale con un’altra donna e aveva abbandonato la casa familiare. Nell’ambito del procedimento per separazione la moglie aveva chiesto, per tali ragioni, l’addebito a carico del marito; sia il Tribunale che la Corte d’Appello, tuttavia, avevano rigettato detta domanda ritenendo non dimostrato che la relazione extraconiugale e l’abbandono del domicilio coniugale da parte del marito fossero stati causa della crisi irreversibile del matrimonio.

La moglie, dunque, ha presentato ricorso avanti alla Corte di Cassazione la quale richiamando un orientamento giurisprudenziale oramai consolidato, ha ribadito che: “non costituisce violazione di un dovere coniugale la cessazione della convivenza quando ormai il legame affettivo tra i coniugi è definitivamente venuto meno e la crisi del matrimonio deve considerarsi irreversibile”.

Nello specifico caso esaminato, la Suprema Corte ha evidenziato che i fatti in sé dell’abbandono del tetto coniugale e dell’infedeltà avrebbero dovuto essere provati non solo quanto alla loro concreta verificazione ma anche nella loro efficacia determinativa della intollerabilità della convivenza.

Poiché ciò non è avvenuto, la Cassazione ha rigettato il ricorso della donna e confermato l’assenza di addebito della separazione in capo al marito.

Cassazione Civile, 23.04.2019, n. 11162

Cassazione Civile, 23-04-2019, n. 11162