Con la recente sentenza n. 7469/2017 la Cassazione ha respinto il ricorso di un uomo che si opponeva all’addebito della separazione a suo carico, insistendo sull’abbandono della casa coniugale da parte dell’ex moglie e dunque sulla sua violazione del dovere di coabitazione.
Nella motivazione si evidenzia che l’allontanamento dalla casa familiare da parte della ex era legato alla scoperta della relazione da lui intrattenuta con un’altra, la vera ragione della fine del rapporto.
Secondo la Corte Suprema la pronuncia di addebito presuppone l’accertamento della riconducibilità della crisi coniugale alla condotta di uno o di entrambi i coniugi, consapevolmente e volontariamente contrari a ai doveri coniugali e quindi della sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell’intollerabilità della convivenza, condizione per la pronuncia di separazione.
Cassazione Civile, 23 marzo 2017,n. 7469
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