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L’adozione fatta all’estero per eludere la normativa italiana non è riconosciuta in Italia

Non è riconoscibile un’adozione disposta all’estero da parte di due coniugi – lui italiano, lei bulgara e residenti in Italia – che hanno fittiziamente spostato la propria residenza in Bulgaria al fine di eludere la normativa italiana ed accelerare le pratiche adottive.

Il Tribunale dei Minorenni  ha così punito il comportamento dei genitori adottivi volto ad eludere fittiziamente la normativa italiana poiché considerata macchinosa e complessa, in favore di quella straniera, più celere e facilmente accessibile.

Nel caso in esame, i genitori adottivi erano rispettivamente: lui cittadino italiano, lui cittadina bulgara ed entrambi con residenza stabile in Italia. A seguito della decisione di adottare un figlio, la moglie spostava dapprima la propria residenza in Bulgaria ed otteneva l’adozione del bambino nei soli suoi confronti;  successivamente il marito, dopo aver fittiziamente spostato la propria residenza nel Paese Estero,  riconosceva il bambino come suo figlio.

Rivoltisi al Tribunale dei Minorenni di Bologna per il riconoscimento dell’avvenuta adozione in Paese straniero, il Giudici hanno in primo luogo evidenziato come la competenza in materia di adozione internazionale appartenga al giudice italiano quando gli adottanti (o uno di essi) siano italiani o residenti in Italia.

Seppur il nostro ordinamento prevede la possibilità di riconoscere l’adozione pronunciata da un Paese estero su istanza di cittadini italiani, il Tribunale ha ribadito che tale possibilità è tuttavia prevista solo qualora le parti dimostrino di aver soggiornato continuativamente nello Stato straniero ed avervi avuto residenza per almeno due anni. Tale prescrizione risponde all’esigenza di evitare che le norme italiane vengano aggirate mediante uno spostamento fittizio di residenza in altro Stato.

Nel caso in esame, i coniugi, sentiti dal Tribunale, avevano ammesso di aver intrapreso un percorso di adozione in Bulgaria, sfruttando la cittadinanza straniera della moglie, in ragione della complessità e delle tempistiche troppo onerose della procedura italiana.

Il Tribunale dei minorenni dunque, considerata la competenza dei giudici nazionali e la condotta volontariamente elusiva dei coniugi, ha rigettato la domanda di riconoscimento dell’adozione del figlio in Italia.

Tribunale per i Minorenni di Bologna, 11.05.2018

Tribunale per i Minorenni di Bologna, 11-05-2018