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L’alcolismo è motivo di addebito della separazione

La separazione giudiziale va addebitata al coniuge affetto da alcolismo laddove egli sia venuto meno ai doveri di lealtà e di condivisione del progetto di vita in comune, a mezzo di condotte causalmente rilevanti rispetto alla intollerabilità della convivenza, in quanto lesive della fiducia reciproca che deve caratterizzare il vincolo matrimoniale.

Lo ha affermato il Tribunale di Catania pronunciandosi all’esito di un giudizio di separazione promosso dalla moglie, la quale rappresentava che la convivenza era divenuta intollerabile a causa della mancata contribuzione morale e materiale alla vita familiare da parte del marito, dedito all’abuso di sostanze alcoliche.

A tal riguardo, il Tribunale ha richiamato due pronunce della Corte di Cassazione: la prima afferma che l’aver privilegiato la propria dipendenza dall’alcolismo rispetto alla relazione coniugale, pur essendo la conseguenza di una sofferenza psichica importante, costituisce una violazione dei doveri coniugali, tale da determinare la causa di logoramento e della rottura del rapporto (Cass. Civ. 26883/2016); la seconda, altresì, precisa come la dipendenza da alcool e droghe non possa ritenersi equiparabile ad una patologia sulla quale non interferisce la volontà o l’impegno del paziente, ma al contrario costituisce patologia superabile esclusivamente mediante la partecipazione e l’autodeterminazione del soggetto che ne è colpito (Cass. Civ. 7132/2015).

Pertanto, ritenuto che il marito non avesse prodotto documentazione idonea ad attestare il percorso di disintossicazione effettuato, il Tribunale di Catania ha pronunziato la separazione personale dei coniugi con addebito a carico del marito, e disposto l’affidamento esclusivo della figlia minore alla madre.

Tribunale di Catania, sent. 30.10.2020

Tribunale di Catania, sent. 30.10.2020