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L’assegnazione di un bene ad un solo creditore non deve pregiudicare gli altri creditori

L’assegnazione ad un singolo creditore di un bene facente parte del compendio del fallimento non deve pregiudicare le legittime pretese degli altri creditori che dalla liquidazione di detto bene potrebbero trarre soddisfazione.

Tale principio è stato di recente chiarito dal Tribunale di Roma che, nell’ambito di una procedura fallimentare, ha respinto l’istanza proposta da un creditore di assegnazione di un cespite rientrante nel compendio fallimentare risultato sino a quel momento invenduto.

Il Giudice Delegato ha evidenziato, da un lato, come l’attribuzione ad un singolo creditore di un bene del fallimento non debba comunque andare a detrimento delle legittime ragioni di creditori titolari di pretese prevalenti su detto credito alla luce del principio della par condicio creditorum di cui all’art. 2741 c.c. e, dall’altro lato, come gravi sul singolo creditore che proponga l’istanza di assegnazione l’onere di allegare e documentare la mancanza di pregiudizio per gli altri creditori ovvero, comunque, la predisposizione di idonee cautele utili ad impedirne la verificazione.

Nel caso esaminato, il Tribunale ha rilevato come fossero ancora pendenti procedimenti promossi da soggetti affermatisi creditori del fallimento, non ancora giunti a definizione, e come non fossero state predisposte (o comunque non fossero state né allegate né documentate) misure cautelative idonee a salvaguardare siffatte pretese nel caso in cui avessero trovato affermazione giudiziale, con conseguente preclusione del loro soddisfo materiale in caso di assegnazione al singolo creditore istante.

In considerazione di tali circostanze il Tribunale ha respinto l’istanza di assegnazione del bene proposta da quest’ultimo.

Tribunale Roma, 03 Maggio 2018

Tribunale di Roma, 03-05-2019