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L’assegno di mantenimento al coniuge nella separazione personale

Con la separazione personale (che sia consensuale o giudiziale) il vincolo matrimoniale non viene sciolto, bensì sospeso in maniera transitoria in attesa della sentenza di divorzio, alla quale comunque potrebbe non giungere mai.
Lo status giuridico di coniuge, infatti, rimane inalterato, mentre a mutare sono alcuni aspetti legati al matrimonio quali, ad esempio, l’obbligo di fedeltà e di convivenza: in sostanza si congelano quei doveri di assistenza morale e di collaborazione, ma rimane attivo il dovere di assistenza materiale che va a confluire proprio nella eventuale previsione di un assegno di mantenimento.
Condizione essenziale affinché si generi tale onere a carico di uno dei due coniugi separati è la non titolarità di adeguati redditi propri da parte dell’altro. Per “adeguato” si intende quel reddito prodotto in maniera autonoma dall’individuo in grado di consentirne il mantenimento del tenore di vita adottato in costanza di matrimonio. La corresponsione dell’assegno è a carattere periodico (in genere mensile) e, salvo diversi accordi inerenti ad una diversificazione delle voci di spesa, ammonta ad un’unica somma di denaro. L’obbligo di corresponsione dell’assegno di mantenimento decorre dalla data della relativa domanda e permane sino al passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia il divorzio. Il beneficiario dell’assegno non è obbligato a riceverlo e può anche rinunciarvi. Anche in pendenza dei relativi presupposti economici, l’assegno di mantenimento non è dovuto nei confronti del coniuge a cui sia addebitabile la separazione.