A seguito della pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 18287/2018 anche i Tribunali di merito si stanno adeguando al nuovo orientamento oramai consolidatosi in materia di assegno di divorzile a mente del quale l’emolumento in questione può avere natura anche risarcitoria essendo finalizzato a “premiare” il contributo fornito dal coniuge debole alla conduzione del ménage familiare ed alla formazione del patrimonio comune, agevolando l’altro coniuge nell’ascesa della propria carriera professionale.
Lo ha infatti ribadito anche il Tribunale di Ravenna in un procedimento giudiziale per la cessazione degli effetti civili del matrimonio nel quale il marito sosteneva che la moglie non avesse alcun diritto di percepire un assegno divorzile in considerazione della sua autosufficienza, essendo ella assunta a tempo indeterminato; per altro verso evidenziava l’aggravarsi delle proprie condizioni economiche, essendo gravato di nuovi oneri familiari a seguito della nascita di un figlio con la nuova compagna.
La moglie, invece, affermava il proprio diritto all’emolumento sostenendo l’evidente disparità reddituale tra i coniugi e l’ammontare sempre più ingente delle spese gravanti sulla stessa, quali il canone di locazione e le spese mediche.
Il Tribunale, premesso un breve excursus degli orientamenti giurisprudenziali susseguitisi in merito alla determinazione dell’assegno divorzile, ha valorizzato la natura risarcitoria dell’assegno, volto a ricompensare i sacrifici personali e professionali del coniuge debole, quali frutto di decisioni libere, concordi e finalizzate a far fronte alla gestione della prole ed all’assenza dell’altro coniuge.
Nel caso di specie il Tribunale ha evidenziato la presenza di molteplici elementi tali da giustificare il riconoscimento dell’assegno a favore della donna: a) l’evidente disparità reddituale tra i coniugi; b) la durata di oltre quindici anni del matrimonio; c) il contributo della moglie al ménage familiare, che ha permesso al marito di dedicarsi quasi interamente all’attività lavorativa dirigenziale molto retributiva e che gli ha permesso di accumulare ingenti risorse; d) l’addebito della separazione al marito per violazione dell’obbligo di fedeltà; e) l’età della richiedente, ormai quasi sessantenne e affetta da problemi di salute.
In ragione di ciò, il Tribunale di Ravenna ha riconosciuto un assegno mensile di 800,00 euro al mese all’ex moglie, ancorchè autosufficiente e titolare di una occupazione a tempo indeterminato.
Tribunale di Ravenna, 09.10.2018
Tribunale di Ravenna, 09-10-2018