La valutazione in ordine alle capacità economiche del coniuge obbligato a versare l’assegno divorzile a favore dell’ex coniuge va operata sul reddito netto, non già su quello lordo, tenuto conto, dunque, degli oneri a cui l’obbligato deve fare fronte e che incidono negativamente sulla sua situazione reddituale.
A pochi mesi di distanza, la Corte di Cassazione ha confermato quanto già espresso con la pronuncia n. 18287/2018 in merito alla determinazione e quantificazione dell’assegno di divorzio.
Nel più recente caso esaminato, la Corte d’Appello, riformando quanto in precedenza stabilito dal Tribunale, aveva riconosciuto a favore dell’ex moglie un assegno divorzile di euro 200; dalla comparazione delle rispettive condizione reddituali dei coniugi, infatti, era emersa una disparità economica sulla base: a) della riduzione delle ore lavorative subita dalla donna; b) della dichiarazione dei redditi prodotta dal marito dalla quale risultava un reddito lordo superiore agli anni precedenti; c) dell’acquisto da parte dell’uomo di un immobile che aveva adibito a propria residenza dopo la separazione personale con la moglie.
L’ex marito ha presentato ricorso in Cassazione avverso l’anzidetta sentenza lamentando la mancanza di omogeneità dei dati messi in comparazione dalla Corte d’Appello al fine di valutare la situazione economica dei coniugi: in particolare il ricorrente ha evidenziato l’omessa valutazione degli oneri finanziari a cui deve assolvere, quali la rata mensile di mutuo per l’abitazione ove lo stesso viveva dopo la separazione, nonché l’assegno dal medesimo corrisposto per il mantenimento dei figli.
La Suprema Corte ha ritenuto le doglianze dell’uomo fondate, riconoscendo l’errore di valutazione in cui era incorsa la Corte d’Appello nel considerare il reddito lordo percepito dal marito, non già quello netto.
A tal riguardo la Suprema Corte ha esteso analogicamente un principio espresso in tema di separazione, affermando che: «la valutazione in ordine alle capacità economiche del coniuge obbligato ai fini del riconoscimento dell’assegno di mantenimento a favore dell’altro coniuge non può che essere operata sul reddito netto e non già su quello lordo, poiché in costanza di matrimonio, la famiglia fa affidamento sul reddito netto ed ad esso rapporta ogni possibilità di spesa».
In ragione di ciò, la Cassazione ha accolto il ricorso dell’uomo e disconosciuto il diritto all’assegno divorzile a favore della donna.
Cassazione Civile, 14.01.2019, n. 651
Cassazione Civile, 14-01-2019, n. 651