L’art. 5 Legge Div. dispone che l’assegno di divorzio debba essere riconosciuto in favore del coniuge che non disponga di mezzi adeguati o comunque si trovi nell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive.
Secondo la Giurisprudenza, detto emolumento ha una funzione perequativo – compensativa e spetta al coniuge che – pur in mancanza di prova della rinuncia a realistiche occasioni professionali-reddituali – dimostri di aver contribuito in maniera significativa alla vita familiare, facendosi carico in via esclusiva o preminente della cura e dell’assistenza della famiglia e dei figli (anche mettendo a disposizione sotto qualsiasi forma proprie risorse economiche o personali e sociali), al fine di soddisfare i bisogni della famiglia e di sostenere la formazione del patrimonio familiare e personale dell’altro coniuge.
Cassazione Civile, 16.09.2024, n. 24795