L’avvocato non può prestare assistenza in favore di uno solo dei coniugi nelle controversie familiari se in precedenza li ha assistiti congiuntamente; in caso di violazione, il Professionista commette un illecito disciplinare ai sensi dell’art. 68, comma 4, del Codice Deontologico Forense.
Consiglio Nazionale Forense, 17.10.2022, n. 178