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Le spese sanitarie ordinarie dei figli sono ricomprese nell’assegno di mantenimento mensile

Per spese “straordinarie” per la prole devono intendersi quelle che per la loro rilevanza, la loro imprevedibilità e la loro imponderabilità esulano dall’ordinario regime di vita dei figli. Le spese – anche sanitarie – che non presentino tali caratteristiche devono intendersi ordinarie e ritenersi ricomprese nell’assegno di mantenimento mensile corrisposto dal genitore non collocatario.

Lo ha deciso la Corte di Cassazione accogliendo il ricorso di un padre avverso la sentenza del Tribunale di Vicenza che aveva accolto l’appello proposto da parte dalla madre collocataria dei due figli minori contro la sentenza del Giudice di Pace, riconoscendo che il padre dovesse contribuire alla metà delle spese straordinarie sostenute per la retta scolastica dei figli, nonché per le visite pediatriche.

Il padre dei minori è ricorso in Cassazione lamentando l’errata qualificazione delle spese oggetto di controversia come straordinarie, nonché il fatto che queste dovessero essere poste a carico, per la metà, del genitore non collocatario.

Quanto alle spese scolastiche, la Suprema Corte ha rilevato che in realtà il padre non aveva contestato la natura straordinaria di dette spese, avendo peraltro acconsentito all’iscrizione presso l’istituto scolastico, ed esse dovevano certamente ascriversi nell’ambito di quelle straordinarie in base alla giurisprudenza del Tribunale per i Minorenni. A tal riguardo è stato altresì precisato che «non è configurabile a carico del coniuge affidatario un obbligo di informazione e di concertazione preventiva con l’altro in ordine alla determinazione delle spese straordinarie, trattandosi di decisione di “maggiore interesse” per il figlio e sussistendo, pertanto, a carico del coniuge non affidatario, un obbligo di rimborso qualora non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso».

Quanto invece alle spese sanitarie la Cassazione ha ribadito il costante orientamento per cui «debbano intendersi per spese “straordinarie” quelle che, per la loro rilevanza, la loro imprevedibilità e la loro imponderabilità esulano dall’ordinario regime di vita dei figli, talché la loro inclusione in via forfettaria nell’ammontare dell’assegno, posto a carico di uno dei genitori, può rivelarsi in contrasto con il principio di proporzionalità sancito dall’art. 316 cod. civ. e con quello dell’adeguatezza del mantenimento, nonché recare grave nocumento alla prole, che potrebbe essere privata, non consentendolo le possibilità economiche del solo genitore beneficiario dell’assegno “cumulativo”, di cure necessarie o di altri indispensabili apporti». Alla luce di tali considerazioni, la Corte ha riconosciuto come il Tribunale avesse «ritenuto straordinarie tali spese senza in alcun modo soffermarsi a considerare – in conformità delle norme succitate (artt. 147 e 316-bis c.c.) – se si trattava, per loro natura di spese non imprevedibili ed eccezionali e per il loro modesto importo, di esborsi ordinari, come tali ricompresi nell’assegno di mantenimento».

La Corte dunque ha accolto il ricorso del padre limitatamente alle censure in ordine alle spese sanitarie ed ha cassato la sentenza.

Cassazione Civile, 17.01.2018, n. 1070

Cassazione Civile, 17-01-2018, n. 1070