Secondo la Corte di Cassazione, qualora la madre affidataria figlio decida rapidamente ed autonomamente di adottare soluzioni drastiche, optando per la sua iscrizione ad una scuola privata e obbligandolo a seguire ripetizioni a pagamento a casa, al pagamento di tali spese straordinarie deve provvedere anche il padre, anche se non previamente concordate.
Nella fattispecie, nel giudizio di divorzio dei genitori era stato stabilito l’affidamento esclusivo alla madre del figlio minore, con obbligo del padre di versare a titolo di contributo al mantenimento un assegno mensile di 732 euro, oltre alla metà delle eventuali spese straordinarie.
A fronte del mancato pagamento del padre, la donna ha chiesto ed ottenuto un decreto ingiuntivo per spese straordinarie, tra le quali le spese per l’iscrizione del figlio ad una scuola privata e per ripetizioni in casa, rilevando di essere stata costretta ad assumere da sola le scelte necessarie alla crescita e all’educazione delle figlie e comportanti oneri straordinari, a fronte del comportamento assenteista tenuto, a suo dire, dall’ex marito.
Promossa opposizione da quest’ultimo, prima il Giudice di Pace e poi i giudici del Tribunale, hanno ritenuto legittimo il decreto ingiuntivo, evidenziando il fatto che l’iscrizione alla scuola privata e il ricorso a ripetizioni private, decise dalla madre per venire incontro alle difficoltà del figlio nel percorso scolastico, erano state adottate nell’interesse del ragazzo e, comunque, erano compatibili con il livello sociale ed economico dei genitori, essendo la madre dirigente di una società ed il padre ingegnere elettronico operativo all’estero.
Tale prospettazione è stata condivisa anche dalla Suprema Corte, che ha infatti respinto le contestazioni mosse dal padre anche in cassazione.
In particolare, si è ribadito che «riguardo alla partecipazione alle spese straordinarie rispondenti al maggior interesse dei figli, tra le quali rientrano quelle relative all’istruzione, non è previsto alcun onere di informazione a carico del genitore affidatario»., con la conseguenza che «il coniuge non affidatario ha l’obbligo di provvedere al rimborso» di quelle spese, se non ha espresso «validi motivi di dissenso».
Nella fattispecie in esame era infatti emerso che la donna ha sempre cercato inutilmente di informare il marito sulle decisioni di spesa che voleva effettuare nell’interesse del minore e, comunque, le decisioni in questione erano state adottate nel superiore interesse del figlio, ossia consentirgli di superare le difficoltà manifestate nel suo percorso scolastico.
Cassazione Civile, 21.09.2017, n. 22029
Cassazione Civile, 21.09.2017, n. 22029