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L’erede legittimo può conoscere il beneficiario delle polizze del de cuius

Sussiste il diritto dell’erede legittimo di accesso ai dati delle polizze assicurative stipulate in vita dal de cuius e, in caso di diniego, può essere ordinata l’esibizione al giudice, poiché l’interesse alla riservatezza recede qualora il relativo trattamento sia esercitato per la difesa di un interesse giuridicamente rilevante e nei limiti in cui sia necessario per la tutela.

E’ quanto stabilito dal Tribunale di Treviso, con sentenza del 27.02.2020, in una causa che concernente il tema del bilanciamento tra diritto alla riservatezza e diritto di difesa.

Nel caso di specie, una figlia, venuta a conoscenza dell’esistenza di diverse polizze vita sottoscritte dal padre deceduto in favore di terzi beneficiari per un valore complessivo pari a diversi milioni di euro, si era rivolta alla compagnia assicuratrice per conoscere le posizioni assicurative intestate al de cuius e i nominativi dei beneficiari, al fine di promuovere azione di riduzione ex art. 533 ss. c.c..

A seguito del diniego della compagnia assicuratrice, che aveva tramesso solamente un elenco delle posizioni assicurative, non anche i nominativi dei beneficiari, la donna, in quanto erede legittima, aveva proposto reclamo al Garante della protezione dei dati personali, il quale aveva affermato che non vi era stata alcuna violazione della disciplina. Così la donna è ricorsa al Tribunale chiedendo l’annullamento di quest’ultimo provvedimento e, contestualmente, l’accertamento del proprio diritto di accesso ai nominativi dei beneficiari.

Il Tribunale di Treviso ha affermato la supremazia del diritto di difesa rispetto al diritto alla riservatezza nel caso di trattamento relativo ai dati di persone decedute, così come stabilito dall’art. 2 terdecies, comma 5, D.Lgs. 101/2018, secondo il quale il divieto di trattamento non può produrre effetti pregiudizievoli per l’esercizio da parte di terzi dei diritti patrimoniali che derivano dalla morte dell’interessato nonché del diritto di difendere in giudizio i propri interessi.

Per tali ragioni, il Tribunale ha accolto il ricorso della figlia, accertando il diritto della stessa di accesso ai dati personali, e ordinato alla compagnia assicuratrice di comunicare i nominativi dei beneficiari delle polizze vita.

Tribunale di Treviso, 27.02.2020

Tribunale di Treviso, sent. 27.02.2020