Al verificarsi del decesso del conduttore, l’erede non convivente non subentra nel contratto di locazione e, qualora prosegua nel possesso del bene, deve rilasciare l’immobile.
Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con una recente ordinanza n. 26670/17 a seguito del ricorso degli eredi di un conduttore.
Nella fattispecie, la Corte d’Appello di Roma aveva confermato una pronuncia di primo grado con la quale il Tribunale aveva accertato la cessazione del contratto di locazione relativo ad un immobile inserito in un edificio condominiale, dichiarando pertanto l’occupazione senza titolo dello stesso da parte degli eredi dell’originario conduttore, condannandoli altresì al risarcimento dei danni subiti dal condominio.
Essi, pertanto, sono ricorsi in Cassazione, la quale ha rigettato la loro domanda.
La Corte, infatti, ha condiviso l’argomentazione della Corte d’Appello, che ha correttamente applicato il consolidato principio giurisprudenziale secondo cui l’erede non convivente del conduttore di un immobile ad uso abitativo non gli succede nella detenzione qualificata del bene, giacché il titolo si estingue con il decesso del titolare del contratto di locazione.
Secondo il predetto orientamento, l’erede è, dunque, un mero detentore precario del bene locato dal de cuius e nei suoi confronti sono quindi esperibili tutte le azioni di rilascio per occupazione senza titolo e responsabilità per danni.
Nel caso di specie, la Corte ha altresì sottolineato come non fosse stata fornita prova alcuna di eventuali presupposti che, secondo le norme di legge, avrebbero legittimato per altre ragioni l’occupazione dell’immobile da parte dei ricorrenti.
Essi pertanto sono stati correttamente condannati al rilascio dell’immobile ed al risarcimento dei danni extracontrattuali a favore del condominio.
Cassazione Civile, 10.11.2017, n. 26670
Cassazione Civile, 10-11-2017, n. 26670