I crediti di una società commerciale estinta non possono ritenersi rinunciati per il solo fatto che non siano stati evidenziati nel bilancio finale di liquidazione.
Lo ha precisato la Corte di Cassazione con ordinanza n. 28439 di data 14.12.2020.
Nel caso esaminato, gli ex soci di una società, che vantava un credito accertato con sentenza passata in giudicato, avevano iniziato l’esecuzione forzata nei confronti di una società venditrice condannata alla restituzione del prezzo di un macchinario non corrisposto.
La Corte di appello di Napoli, confermando la decisione di primo grado, aveva respinto l‘opposizione al precetto della società venditrice che, pertanto, aveva deciso di promuovere ricorso per Cassazione denunciando, con unico motivo, che la rinuncia del credito da parte della società estinta potesse desumersi dal mancato inserimento del suddetto credito nel bilancio finale di liquidazione.
La Cassazione tuttavia ha disatteso le doglianze della ricorrente, enunciando il seguente principio di diritto: “La remissione del debito, quale causa di estinzione delle obbligazioni, esige che la volontà abdicativa del creditore sia espressa in modo inequivoco; un comportamento tacito, pertanto, può ritenersi indice della volontà del creditore di rinunciare al proprio credito solo quando non possa avere alcun’altra giustificazione razionale, se non quella di rimettere al debitore la sua obbligazione. Ne consegue che i crediti di una società commerciale estinta non possono ritenersi rinunciati per il solo fatto che non siano stati evidenziati nel bilancio finale di liquidazione, a meno che tale omissione non sia accompagnati da ulteriori circostanze tali da non consentire dubbi sul fatto che l’omessa appostazione in bilancio altra causa non potesse avere, se non la volontà della società di rinunciare a quel credito”.
In conclusione, la Suprema Corte ha respinto il ricorso e confermato la decisione del giudice di merito che non ha ritenuto fondata la rinuncia del credito dalla sola omissione di questo nel bilancio di liquidazione.
Cassazione Civile, 14.12.2020, n. 28439
Cassazione Civile, 14.12.2020, n. 28439