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Madre moralmente discutibile: l’affidamento è comunque condiviso

L’affidamento viene disposto ad entrambi i genitori congiuntamente, anche se la madre ha uno stile di vita moralmente discutibile.

È quanto ha statuito la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 17137/2017, qui allegata, accogliendo il ricorso di una madre, nei confronti della quale era stato revocato l’affidamento condiviso in sede di modifica della separazione consensuale avanti il Tribunale, con conferma anche in grado di appello.

La donna aveva censurato tale ultima sentenza, deducendo le illegittime modalità di audizione di una delle figlie, l’erronea valutazione delle sue dichiarazioni nonché l’insussistenza dei presupposti per l’affidamento esclusivo; in particolare, a tal ultimo riguardo, aveva sottolineato come non fossero mai state fornite effettive prove della situazione di disagio per le minori e come le stesse fossero già state precedentemente collocate presso il padre. Per tali ragioni, secondo la ricorrente, non vi erano motivi per ritenere che le attività svolte dalla donna presso la sua abitazione potessero rendere pregiudizievoli per le minori il loro rapporto con la madre, tanto da essere necessario l’affido esclusivo delle stesse al padre.

La Suprema Corte ha ritenuto fondato il ricorso, rammentando che la regola dell’affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, posta dall’art. 337 ter c.c., in funzione del diritto dei figli al mantenimento della bigenitorialità, è derogabile, a norma del successivo art. 337 quater c.c., solo, ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l’interesse del minore.

Al contrario, i Giudici di primo e di secondo grado avevano focalizzato l’attenzione non già – come avrebbero dovuto – “sulla sussistenza di un pregiudizio delle minori, che la norma impone dover esser specificamente esplicitato, ma direttamente sullo stile di vita della madre ritenuto ‘non consono dal punto di vista morale’ in riferimento ad imprecisate vicende relative al contesto familiare di appartenenza della stessa, e senza neppure considerare che le bambine sono collocate presso il padre“.

Cassazione Civile, 11.07.2017, n. 17137

Cassazione Civile, 11.07.2017, n. 17139 Cassazione Civile, 11.07.2017, n. 17137