La determinazione dell’assegno di mantenimento dei figli, da parte del coniuge separato, risponde ad un superiore interesse che non è disponibile dalle parti. Sicché, una volta stabilito nel provvedimento giudiziale chi debba essere il debitore, e chi il creditore di quella obbligazione, tale provvedimento non è suscettibile di essere posto nel nulla per effetto di un successivo accordo tra i soggetti obbligati.
E’ quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con una recente ordinanza.
Nel caso di specie, Il Tribunale di Padova aveva accolto l’opposizione di un padre all’intimazione di pagamento degli arretrati nel versamento dell’assegno di mantenimento dovuto per il figlio, ritenendo che l’intimato avesse adempiuto la sua obbligazione versando l’assegno direttamente al figlio maggiorenne.
Sennonché, in sede di gravame, la Corte di appello di Venezia aveva evidenziato come la sentenza di separazione avesse posto a carico del padre l’obbligo di versare il contributo al mantenimento all’altro coniuge, non già direttamente figlio, essendo tale possibilità subordinata ad un provvedimento giurisdizionale di mutamento delle condizioni di separazione.
Avverso tale sentenza, il padre è ricorso per cassazione sostenendo che l’obbligo di versamento dell’assegno di mantenimento, contenuto in una sentenza di separazione, potesse essere modificato per concorde volontà delle parti, senza bisogno di un provvedimento giurisdizionale.
La Suprema Corte ha affermato che, una volta stabilito nel provvedimento giudiziale chi debba essere il debitore e chi il creditore dell’obbligazione, il successivo accordo tra i soggetti obbligati volto a sostituire il creditore fissato dal titolo giudiziale con altro soggetto è nullo e privo di effetti.
Specificando detto principio al caso posto alla sua attenzione, la Corte ha rigettato il ricorso promosso dal padre.
Cassazione Civile, 13.04.2021, n. 9700
Cassazione Civile, 13.04.2021, n. 9700