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Matrimonio nullo: l’assegno di divorzio è dovuto comunque

Non esiste un rapporto di primazia della pronuncia di nullità secondo il diritto canonico rispetto alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio; pertanto il diritto all’assegno divorzile rimane dovuto qualora sia stato riconosciuto prima della pronuncia del Tribunale ecclesiastico.

La Corte di Cassazione con una recentissima pronuncia, qui sotto allegata, è tornata a trattare il tema del rapporto fra divorzio e sentenza di nullità ecclesiastica, già più volte affrontato.

Nel caso di specie, la Corte d’Appello di Torino aveva confermato il diritto all’assegno divorzile a favore della moglie, essendo la delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio intervenuta dopo il passaggio in giudicato della sentenza parziale di divorzio, che aveva statuito solo in merito allo status divorzile dei coniugi, senza nulla prevedere in merito agli aspetti economici.

Ha presentato ricorso in Cassazione il marito lamentando l’erroneità della sentenza d’Appello per aver riconosciuto il diritto all’assegno della moglie nonostante la nullità ecclesiastica fosse stata pronunciata solo dopo la sentenza parziale sullo status, non già dopo quella definitiva all’esito dell’intero giudizio.

La Suprema Corte, confermando il principio di diritto a cui si era attenuta la Corte d’Appello, ha affermato che “nel diritto italiano, il titolo giuridico dell’obbligo di mantenimento dell’ex coniuge si fonda sull’accertamento dell’impossibilità della continuazione della comunione spirituale e morale fra coniugi che è conseguente allo scioglimento del vincolo o alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio”; dunque, “così convenendo, la questione della spettanza dell’assegno divorzile non è preclusa quando l’accertamento inerente all’impossibilità della prosecuzione della comunione spirituale e morale fra coniugi sia passato in giudicato prima della delibazione ecclesiastica di nullità”.

Alla luce di ciò, la Cassazione ha rigettato il ricorso dell’uomo e confermato l’assegno divorzile di € 1000,00 a favore della moglie, ritenuto congruo.

Cassazione civile, 23.01.2019, n. 1882

Cassazione civile, 23-01-2019, n. 1882