Qualora il matrimonio sia di breve durata, non sussiste il diritto di uno dei coniugi a percepire un assegno di mantenimento a carico dell’altro, poiché in tal caso non si realizza alcuna comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Detto principio è stato di recente espresso dalla Corte di Cassazione in un caso in cui, nell’ambio di un giudizio di separazione, oltre alle domande di reciproco addebito dei coniugi, era stata rigettata anche la domanda di assegno di mantenimento formulata dalla moglie, peraltro respinta anche in sede d’appello.
I Giudici in entrambi i gradi di giudizio avevano rilevato come il matrimonio fosse durato appena 28 giorni senza che i coniugi avessero convissuto insieme e senza che si fosse realizzata una vera comunione materiale e spirituale tra di loro; viepiù poiché, in sede di giudizio, era emerso come i coniugi avessero concordato il matrimonio per motivi avulsi da qualsivoglia affectio coniugalis, bensì per ragioni prettamente economiche e sociali.
La moglie, con ricorso in Cassazione, ha rilevato come la breve durata del rapporto matrimoniale possa incidere esclusivamente sulla misura dell’assegno di mantenimento, senza avere alcuna efficacia preclusiva del diritto allo stesso. La ricorrente non ha mancato di sottolineare, poi, la mancata titolarità, da parte della medesima, di adeguati redditi propri che le consentissero di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio e la sussistenza, altresì, di una palese disparità economica tra le parti, tale da giustificare un obbligo contributivo a favore del coniuge più debole.
La Corte di Cassazione, facendo proprie le ragioni prospettate dalla Corte d’Appello, ha riscontrato la ricorrenza nella specie di quell’ipotesi eccezionale in cui, al momento della separazione, non si è ancora realizzata alcuna comunione di vita tra i coniugi; circostanza, questa, che ha giustificato il mancato riconoscimento, in capo alla moglie, di un diritto al mantenimento: trattavasi, infatti, di un matrimonio principalmente preordinato alla realizzazione di accordi economici tra le parti senza che vi fosse stata alcuna condivisione; talché la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso presentato dalla moglie.
Corte di Cassazione, sez. VI, 10.01.2018, n. 402
Corte di Cassazione, 10-01-2018, n. 402