Il mediatore ha diritto alla provvigione tutte le volte in cui la conclusione dell’affare sia in rapporto causale con l’attività intermediatrice nel senso che è stato il mediatore che pretende il compenso ad aver messo in relazione le parti poi addivenute all’accordo: non si richiede, infatti, che tra l’attività del mediatore e la conclusione dell’affare sussista un nesso eziologico diretto ed esclusivo, purché la «messa in relazione» delle parti abbia costituito l’antecedente indispensabile per pervenire, anche attraverso fasi e vicende successive, alla conclusione del contratto.
Cassazione Civile, 15.09.2022, n. 27185