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Mediazione familiare: il giudice può ordinarla se il conflitto dei genitori pregiudica i figli

In tema di provvedimenti riguardanti i figli, il Giudice ha la facoltà di predisporre un percorso di mediazione familiare qualora il conflitto tra i genitori sia tale da compromettere la salute psico-fisica e lo sviluppo dei figli minori, indipendentemente dalle determinazioni della coppia.

Sulla base di tale assunto la Corte di Cassazione, nell’ambito di un procedimento per la modifica delle condizioni di affidamento della prole, ha confermato il percorso alla genitorialità prescritto dai giudici dei gradi precedenti  nei confronti di una coppia di genitori la cui conflittualità era particolarmente pregiudizievole alla figlia minore.

In particolare, il Tribunale, all’esito dell’istruttoria espletata durante il giudizio, aveva disposto che il consultorio familiare territorialmente competente attivasse un percorso di sostegno per la minore e di supporto alla genitorialità per la coppia; tale statuizione era sta poi confermata dalla Corte d’Appello.

La madre ha presentato ricorso in Cassazione avverso la sentenza di secondo grado lamentando, tra gli altri, la lesione del proprio diritto all’autodeterminazione essedo i genitori stati costretti ad intraprendere un percorso di mediazione volto a supportare la genitorialità, indipendentemente dalla loro volontà.

La Suprema Corte, a fronte della doglianza della ricorrente, ha ribadito la presenza di poteri ufficiosi del giudice chiamato a pronunciarsi in tema di figli minori, attenendosi al criterio fondamentale rappresentato dal superiore interesse della prole; in particolare ha affermato che: “l’esercizio in concreto di tale potere, dunque, deve costituire espressione di conveniente protezione del preminente diritto dei figli alla salute e ad una crescita serena ed equilibrata e può assumere anche profili contenitivi dei rubricati diritti e libertà fondamentali individuali, ove le relative esteriorizzazioni determinino conseguenze pregiudizievoli per la prole che vi presenzi”.

La Cassazione ha dunque ritenuto il provvedimento della Corte d’Appello relativo all’obbligatorietà del percorso terapeutico aderente al dettato normativo e confacente all’interesse della figlia minore, anche all’esito dell’insindacabile valutazione delle risultanze istruttorie emerse che evidenziavano un rapporto particolarmente conflittuale tra il padre e la madre ai danni della prole.

Cassazione Civile, 06.05.2019, n. 11842

Cassazione Civile, 06-05-2019, n. 11842