Le Sezioni Unite, con una recente sentenza di data 18.09.2020, sono state chiamate a risolvere una dirimente questione circa l’individuazione del soggetto onerato a proporre istanza di mediazione obbligatoria nelle relative controversie in sede di opposizione a decreto ingiuntivo.
Nel caso all’attenzione della Corte, i debitori avevano proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo con il quale una nota banca aveva loro ingiunto il pagamento di una somma di denaro e, successivamente, concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e assegnato il termine per la presentazione della domanda di mediazione, questa non era stata presentata.
Il Tribunale di Treviso aveva dichiarato l’improcedibilità dell’opposizione, con conseguente passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo, richiamando una sentenza della Suprema Corte (24629/2015), secondo cui nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo l’onere di esperire il tentativo obbligatorio di mediazione verte sulla parte opponente.
La Corte di appello di Venezia aveva, poi, confermato la sentenza di primo grado e dichiarato inammissibile l’appello, dimostrando di condividere l’orientamento espresso dalla richiamata sentenza della Cassazione.
Le parti opponenti hanno proposto ricorso per Cassazione e la Terza Sezione Civile ha rimesso la questione alle Sezioni Unite sul presupposto secondo cui, nel silenzio della legge circa l’individuazione del soggetto onerato della proposizione dell’istanza di mediazione, entrambe le tesi avrebbero costruito la “proiezione di principi costituzionali”.
Le Sezioni Unite hanno affrontato la suddetta questione e stabilito che l’onere è a carico della parte opposta, in quanto è il creditore che assume l’iniziativa processuale, tanto più se il giudizio di opposizione ha natura di giudizio di cognizione piena che devolve al giudice dell’opposizione il completo esame del rapporto giuridico controverso.
In aggiunta, hanno sottolineato le Sezioni Unite, se si ponesse l’onere a carico del debitore opponente e questi rimanesse inerte, la conseguenza alla pronuncia di improcedibilità sarebbe l’irrevocabilità del decreto ingiuntivo e il suo conseguente passaggio in giudicato. Viceversa, l’inerzia dell’opposto comporterebbe la revoca del decreto ingiuntivo, il quale potrebbe essere riproposto, senza preclusioni.
Le Sezioni Unite, dunque, ritenendo il ricorso fondato, hanno cassato la sentenza impugnata e deciso la causa nel merito, dichiarando l’improcedibilità della domanda e la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Cassazione Civile sez. un., 18.09.2020, n. 19596
Cassazione Civile sez un., 18.09.2020, n. 19596