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Il minore riconosciuto dopo anni decide il cognome

Poiché la legge concede “ampia discrezionalità” al Giudice nella scelta del cognome del minore riconosciuto solo anni dopo la nascita e la scelta deve essere compiuta nell’interesse del minore, è opportuno che sia il minore stesso a decidere.

È quanto è emerso in una recentissima sentenza, qui sotto allegata, con cui la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un padre contro la decisione della Corte d’appello di Firenze, sezione minorenni, di rigettare la domanda di attribuzione del cognome paterno (in aggiunta a quello materno che il minore aveva fin dalla nascita) al figlio nato fuori dal matrimonio nel 2003 ed oggi 14enne.

Il Tribunale aveva deciso di ascoltare il ragazzo, tra l’altro senza la mediazione di uno psicologo, e di assecondarne la volontà: il minore infatti aveva detto “di non volere né sostituire, né aggiungere il cognome del padre al proprio“, perché “il cognome è personale e accompagna per tutta la vita. Ho vissuto per 12 anni con questo cognome e non voglio averne altri“. Da queste parole, i giudici hanno desunto che imporgli il cognome l’avrebbe turbato fortemente ed avrebbe finito per acuire l’astio verso il padre.

La Cassazione, pertanto, ha condiviso il percorso dei giudici di merito e ha confermato la scelta,  in tal modo precisando l’orientamento degli ultimi anni che ha fatto tramontare la prassi che i figli crescano nel nome del padre.

Alla base della decisione – spiega la Cassazione nella sentenza n. 17139 della prima sezione civile depositata oggi – deve esserci l’esigenza “di garantire l’interesse del figlio a conservare il cognome originario se questo sia divenuto autonomo segno distintivo della sua identità personale in una determinata comunità” e proprio per tale ragione i giudici hanno lasciato al 14enne la scelta. La Corte precisa, infatti, che la legge non riconosce nessuna automatismo, anzi attribuisce al giudice un ampio margine di discrezionalità, tenendo conto che il diritto al nome “costituisce uno dei diritti fondamentali della persona“.

Cassazione civile, 11.07.2017, n. 17139

Cassazione Civile, 11.07.2017 n. 17139