Download Freewww.bigtheme.net/joomla Joomla Templates Responsive

Moglie sfaticata? Non va mantenuta

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 2653 del 04.02.2021, ha ribadito che l’assegno di divorzio non spetta alla moglie quando – tenuto conto della sua situazione economica e della sua capacità lavorativa – non si adopera per reperire un’occupazione.

Tale principio è stato richiamato in un caso in cui la Corte di appello di Torino, riformando la decisione del giudice di primo grado, aveva revocato l’assegno divorzile previsto a carico del marito.

Avverso la pronuncia della Corte di appello, la donna ha promosso ricorso per cassazione lamentando che la Corte territoriale non avesse tenuto conto dell’aumento di età della ricorrente e delle difficoltà di reinserimento nel mondo del lavoro, dal quale si era allontanata da circa vent’anni.

La Suprema Corte, ritenendo infondate le doglianze della donna, ha evidenziato come i giudici di merito avessero correttamente tenuto conto dell’età, non particolarmente avanzata della ricorrente (46 anni), dell’assenza di patologie o condizioni di salute ostative all’attività lavorativa di addetta alle pulizie, già svolta occasionalmente, della sua situazione economica complessiva e di un atteggiamento rinunciatario della signora a trovare un’occupazione, non smentito nel motivo di ricorso promosso dalla ricorrente.

Per tali ragioni, la Corte di Cassazione ha rigettato l’impugnazione della moglie e confermato la revoca dell’assegno divorzile a carico del marito.

Cassazione Civile, 04.02.2021, n. 2653

Cassazione Civile, 04.02.2021, n. 2653