La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 3852 del 15.02.2021, ha nuovamente precisato che, al fine del riconoscimento di un assegno divorzile, deve essere accertato il contributo fornito dal coniuge non lavoratore nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate e dell’apporto alla costituzione del patrimonio comune, oltre alla formazione di quello personale dell’altro coniuge.
La decisione trae origine dal ricorso presentato da una moglie ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma che aveva ridotto della metà l’importo dell’assegno divorzile posto a carico del marito dal Tribunale in ragione delle capacità lavorative della medesima, la quale vantava una pluriennale esperienza nel settore commerciale e aveva collaborato nell’attività commerciale del fratello.
Tra i motivi di ricorso, la donna aveva evidenziato le carenze logiche del ragionamento effettuato dalla Corte d’Appello, la quale, pur dando atto della disparità reddituale esistente tra i coniugi, non aveva indicato l’età della moglie e né tenuto conto delle aspettative professionali sacrificate dalla stessa per sostenere l’affermazione lavorativa del marito, notaio e titolare di due studi, oltre che professore universitario.
La Suprema Corte – rammentando l’orientamento di legittimità secondo il quale, qualora vi sia uno squilibrio effettivo tra le condizioni economico-patrimoniali degli ex coniugi, occorre accertare se tale squilibrio sia riconducibile alle scelte comuni di conduzione della vita familiare, alla definizione dei ruoli all’interno della coppia e al sacrificio delle aspettative di lavoro di uno dei due (Cass. Civ. 21926/2019) – ha ritenuto che la Corte d’Appello non avesse debitamente considerato il nesso causale tra la rilevata sproporzione reddituale e l’apporto effettivo dato dalla moglie alla conduzione del ménage familiare, nonché alla costituzione del patrimonio comune ed alla formazione di personale dell’altro coniuge.
Per tali ragioni, la Cassazione ha accolto le doglianze della moglie in merito al mancato riconoscimento del contributo fornito nella realizzazione della vita familiare e rinviato la decisione alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione.
Cassazione Civile, 15.02.2021, n. 3852
Cassazione Civile, 15.02.2021, n. 3852