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Niente assegno al marito disoccupato che può lavorare

La costatazione che il marito, seppur disoccupato, può svolgere attività lavorativa sfruttando la propria esperienza professionale specifica, fa venir meno il suo diritto a percepire un assegno di mantenimento da parte della moglie.

È quanto deciso dalla Suprema Corte con l’ordinanza n. 15166 del 11 giugno 2018, qui sotto allegata, con la quale ha rigettato il ricorso di un uomo che chiedeva l’assegno di mantenimento alla moglie in ragione del proprio stato di disoccupazione.

Nel caso in esame, mentre il Tribunale, una volta riscontrata la condizione di assenza reddituale in capo al marito, gli aveva riconosciuto un assegno di mantenimento, la Corte d’Appello aveva invece negato tale diritto a favore dell’uomo che, seppur disoccupato, vantava una pluriennale esperienza professionale nell’ambito dell’investigazione privata, tale da agevolare il reperimento di un’occupazione lavorativa.  Secondo la Corte d’Appello, infatti, il bagaglio professionale del marito avrebbe permesso a costui di ovviare allo stato di disoccupazione, così da escludere il riconoscimento di un apporto economico in suo favore.

Ha presentato ricorso in Cassazione il marito, denunciando il disconoscimento dell’assegno in suo favore operato dalla Corte d’Appello e fondato, a detta del ricorrente, su presupporti errati.

La Corte di Cassazione, allineandosi con quanto affermato dalla Corte d’Appello, ha ritenuto l’esperienza lavorativa e la qualifica professionale del ricorrete elementi  rilevanti ed idonei a garantire un posizione lavorativa a costui, senza “pesare sulle spalle” dell’ex moglie.

Cassazione Civile, 11.06.2018, n. 15166

Cassazione Civile 11.06.2018, 15166