Il Tribunale di Verona, con una recente sentenza del 15 maggio 2020, ha precisato la rilevanza della durata del matrimonio in sede di divorzio.
Nella specie, due coniugi si erano separati consensualmente dopo 3 anni di matrimonio e 5 di convivenza, concordando un assegno di mantenimento in favore della donna che, essendo disoccupata, aveva manifestato problemi di salute che le avevano impedito di trovarsi un impiego.
Tuttavia, all’esito del successivo giudizio di divorzio, il Tribunale ha rigettato la richiesta di assegno divorzile avanzata dall’ex moglie a causa della breve durata del vincolo matrimoniale.
In particolare, Il Giudice veronese, ha evidenziato che “la durata del matrimonio per soli 3 anni impedisce il consolidamento dei doveri di solidarietà familiare e assistenza tali da sopravvivere alla dissoluzione del vincolo con il divorzio”, ponendo in tal modo l’attenzione sulla funzione assistenziale dell’assegno divorzile, quale espressione di quella solidarietà che residua tra gli ex coniugi dal punto di vista economico e che deve leggersi nella “ripartizione dei ruoli endofamiliari che ha causato la disparità reddituale esistente al momento dello scioglimento del vincolo”. In altri termini, è stato precisato nella sentenza, l’assegno divorzile deve essere riconosciuto solo quando la disparità economico-reddituale tra due ex coniugi sia dipesa dalla ripartizione interna dei compiti di cura e accudimento della famiglia.
Tuttavia, tale valutazione deve tenere in considerazione anche la durata del vincolo coniugale, posto che la solidarietà economica in favore del coniuge più debole sorge dalla precisa scelta di suddivisione dei reciproci incarichi familiari in costanza di matrimonio.
Oltre alla durata del matrimonio, nel caso posto alla sua attenzione, il Giudice altresì, da un lato, ha ritenuto di non poter desumere alcuna impossibilità per la moglie di svolgere mansioni lavorative quale diretta conseguenza del suo stato di salute, nonostante fossero stati documentati in giudizio i suoi problemi, e, dall’altro lato, ha considerato rilevanti le limitate possibilità economiche dell’ex marito, che hanno impedito di giustificare un sacrificio permanente in favore dell’ex moglie.
Tribunale di Verona, sentenza 15.05.2020
Tribunale di Verona, sentenza 15.05.2020