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Niente mantenimento alla moglie giovane, laureata ed in salute

Il marito non è tenuto a versare alla moglie l’assegno di mantenimento se la stessa, nonostante il divario economico tra le parti, non si sia proficuamente attivata per reperire un’occupazione, considerati la giovane età, il possesso di un titolo di studio ed il tempo trascorso con inerzia dalla data del deposito del ricorso per separazione.

Ancora una volta la Corte di Cassazione, con la recente ordinanza n. 6886/2018 qui sotto allegata, si è pronunciata sui presupposti necessari per il riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore della moglie.

Nel caso esaminato, la Corte d’Appello aveva accolto il gravame di un uomo avverso la sentenza del Tribunale che, in sede di giudizio di separazione, aveva disposto a suo carico l’obbligo di versare 800 euro mensili alla moglie a titolo di mantenimento.

La donna ha presentato ricorso avanti la Corte di Cassazione impugnando la predetta sentenza d’appello nella parte in cui aveva posto a carico della ricorrente l’onere di dimostrare l’inadeguatezza dei suoi redditi a conservare il tenore di vita goduto durante il matrimonio ed aveva omesso di considerare gli sforzi della donna per trovare un‘occupazione mediante stage, ma senza esito positivo.

La Cassazione – nel rigettare il ricorso – ha fatto proprie le conclusioni della Corte d’Appello, la quale aveva affermato che lo stato di disoccupazione della moglie fosse di fatto conseguente a condotte inoperose e negligenti della medesima. In particolare, il giudice di secondo grado aveva ritenuto rilevanti alcuni elementi: la giovane età della donna (35 anni), il possesso di una laurea, l’assenza di patologie invalidanti, il tempo avuto a disposizione per attivarsi e reperire un lavoro (quasi 6 anni); tutte circostanze che inevitabilmente presupponevano la colpevolezza della moglie nel determinare il proprio stato di disoccupazione.

La Suprema Corte, ribadendo la necessità di rapportare l’assegno di mantenimento al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, ha altresì ribadito che “la prova della ricorrenza dei presupposti dell’assegno incombe su chi chiede il mantenimento  e che tale prova ha ad oggetto anche l’incolpevolezza del coniuge richiedente quando – come nella specie – sia accertato in fatto che, pur potendo,  esso non si sia attivato doverosamente per reperire un’occupazione lavorativa retribuita confacente alle sue attitudini con l’effetto di non poter porre a carico dell’altro coniuge le conseguenze della mancata conservazione del tenore di vita matrimoniale”.

Cassazione Civile, 20.03.2018, 6886

Cassazione Civile, 20-03-2018, n. 6886