Se la ex moglie inizia una nuova relazione stabile con un nuovo compagno dal quale nasce un figlio, seppur non accompagnata da una formale convivenza, viene meno il diritto della donna all’assegno di divorzio da parte dell’ex marito.
È quanto statuito dal Tribunale di Como con una sentenza del 12 aprile 2018, qui sotto allegata, con la quale, in un procedimento di divorzio, ha negato il diritto all’assegno divorzile alla moglie che dopo la separazione aveva iniziato una stabile relazione con un altro uomo, dal quale aveva avuto un figlio.
In particolare, pur rilevata l’assenza di una formale convivenza more uxorio tra la coppia, era emersa una regolare frequentazione presso la residenza dell’uno e dell’altro, evidentemente per coltivare la relazione affettiva e consentire al padre del bambino di esercitare il proprio diritto di visita.
Il Tribunale ha rilevato che la scelta di costituire una nuova famiglia di fatto non passa sempre e necessariamente attraverso l’istaurazione di una stabile convivenza, essendo tale condizione ovviabile anche per le coppie coniugate: infatti, anche in costanza di matrimonio, il dovere di coabitazione può essere derogato nel superiore interesse della famiglia, per accordo tra i coniugi per ragioni di lavoro, studio ecc..
Pertanto, ha proseguito il Tribunale: «non si vede perché non possa essere esercitabile detta facoltà anche da parte delle coppie non coniugate, unite affettivamente, e legate da reciproci diritti e doveri nei confronti della prole, le quali quindi ben possono essere intese come nucleo familiare di fatto o modello familiare atipico, anche in difetto di stabile coabitazione…».
Nel caso esaminato, dunque, la nuova condizione personale della donna, madre di un figlio con il nuovo compagno con il quale, tuttavia, non conviveva stabilmente, è stata ritenuta di ostacolo al persistere del contributo economico a carico dell’ex marito.
Il Tribunale ha infine aggiunto che il difetto di autosufficienza economica della moglie e la difficoltà di reperimento di un’occupazione era strettamente connessa alla recente maternità affrontata con il nuovo compagno e gli effetti negativi di tale circostanza, ad avviso del Giudice, non potevano ricadere sull’ex marito.
Tribunale di Como, 12.04.2018
Tribunale di Como, 12.04.2018