Non è soggetto a revocatoria ordinaria ex art. 2901, comma 3, c.c. l’adempimento di un debito scaduto, in quanto atto dovuto dal debitore una volta che sia stato costituto in mora.
La Corte di Cassazione ha precisato tale principio in tema di azione revocatoria ordinaria con l’ordinanza n. 9816/18 depositata il 20 aprile scorso.
Nella fattispecie all’esame della Corte, un Istituto di Credito aveva citato avanti il Tribunale due coniugi al fine di ottenere la dichiarazione di simulazione assoluta di un contratto di compravendita intervenuto tra i due (il marito aveva ceduto alla moglie il 50% dell’immobile già in comproprietà tra loro) ed, in subordine, la revoca dello stesso: la Banca, infatti, aveva dedotto che il marito aveva rilasciato una fideiussione a garanzia del contratto di conto corrente stipulato da un terzo e che, una volta dichiarato il fallimento di quest’ultimo, era stato pronunciato nei confronti del garante un decreto ingiuntivo per il recupero del saldo passivo del conto corrente; talché – secondo la prospettazione dell’Istituto – il trasferimento immobiliare del marito in favore della moglie sarebbe stato finalizzato a sottrarre beni dal suo patrimonio in pregiudizio dei creditori.
Il Tribunale aveva rigettato tutte le domande della Banca, mentre in secondo grado la Corte d’Appello aveva accolto la domanda subordinata di revocatoria.
I coniugi si sono, pertanto, rivolti alla Cassazione, censurando l’erronea ripartizione dell’onere della prova e deducendo che l’operazione di trasferimento immobiliare fosse stata compiuta al solo fine di estinguere un altro debito ormai scaduto, che il marito aveva, per precedenti rapporti bancari, nei confronti di un altro Istituto di Credito (il quale peraltro aveva già avviato azione esecutiva sull’immobile in comproprietà tra i coniugi).
La Corte di Cassazione, nel decidere sulle domande svolte, ha ribadito il principio secondo cui «ai sensi dell’art. 2901, comma 3, c.c. non è soggetto a revoca l’adempimento di un debito scaduto. L’esenzione trova la sua ragione nella natura di atto dovuto della prestazione del debitore una volta che si siano verificati gli effetti della mora ex art. 1219 c.c., e che deve essere estesa alla alienazione di un bene eseguita per reperire la liquidità necessaria all’adempimento di un proprio debito, purchè essa rappresenti il solo mezzo per lo scopo». In siffatta ipotesi, infatti, la vendita si pone in un rapporto di strumentalità necessaria come atto dovuto e ciò esclude il carattere di atto di disposizione pregiudizievole per i creditori richiesto per la revocatoria.
La Suprema Corte ha ulteriormente precisato che «la prova dell’unicità del mezzo deve essere fornita dal debitore/venditore, tenendo conto dei principi generali che regolano il riparto degli oneri probatori ».
Alla luce di tali principi, la Cassazione ha accolto il ricorso dei due coniugi.
Cassazione Civile, 20.04.2018, n. 9816
Cassazione Civile, 20-04-2018, n. 9816