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Non basta una relazione extraconiugale per la revoca della donazione per ingratitudine

Non è sufficiente una relazione extraconiugale del coniuge a giustificare la revoca per ingratitudine della donazione fatta in suo favore dall’altro coniuge.

È il principio che la Corte di Cassazione ha chiarito, decidendo il ricorso presentato da un uomo che aveva visto rigettare dal Tribunale di Milano la domanda di revoca per ingratitudine della donazione proposta nei confronti della moglie: in particolare, l’immobile, acquistato dall’attore poco prima del matrimonio, era stato intestato alla moglie ma la stessa, dopo pochi anni, aveva intrattenuto due relazioni extraconiugali con comportamenti ingiuriosi nei confronti del coniuge; anche la Corte d’Appello aveva confermato la decisione di primo grado, condividendone le conclusioni.

Rivolgendosi alla Cassazione, l’uomo ha lamentato la violazione dell’art. 801 c.c., in quanto i giudici dei primi due gradi non avrebbero tenuto debitamente in considerazione il comportamento tenuto (anche pubblicamente) dalla donataria, che aveva manifestato disistima, avversione ed irriconoscenza nei suoi confronti, fino a sfociare nell’ingiuria grave per la relazione adulterina tenuta dalla donna con un noto personaggio, e ciò con notevole risonanza mediatica.

La Cassazione, tuttavia, ha precisato che l’ingiuria grave richiesta dall’art. 801 c.c. quale presupposto per la revoca della donazione per ingratitudine, «pur mutando dal diritto penale la sua natura di offesa all’onore ed al decoro di una persona, si caratterizza per la manifestazione esteriore del comportamento del donatario, che deve dimostrare un durevole sentimento di disistima delle qualità morali del donante e mancare rispetto alla dignità del donante», dovendo pertanto esprimere una «radicata e profonda avversione o perversa animosità verso il donante».

Alla luce di ciò a Suprema Corte ha osservato che la relazione extraconiugale intrattenuta dal coniuge donatario costituisce ingiuria grave solo se ad essa si accompagna un atteggiamento di disistima ed avversione da parte del donante, che nel caso di specie non si era verificato: ed infatti, da un lato, la relazione con il personaggio famoso era iniziata quando i coniugi erano di fatto già separati e, dall’altro, la risonanza mediatica era dovuta esclusivamente alla notorietà del nuovo compagno, senza che tutto ciò potesse incidere sull’onore e sul decoro del ricorrente.

Cassazione Civile, 10.10.2018, n. 24965

Cassazione Civile, 10-10-2018, n. 24965