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Non costituisce assegno divorzile l’obbligo di pagare le spese abitative al coniuge che rinuncia alla casa familiare

Non rientra nel contenuto dell’assegno divorzile – e non è dunque qualificabile come tale – l’obbligo di corrispondere all’ex coniuge una somma di denaro per provvedere alle necessità abitative dei figli non economicamente indipendenti qualora lo stesso rinunci all’assegnazione della casa familiare.

La Cassazione ha chiarito quanto sopra decidendo un caso in cui due coniugi in sede di separazione consensuale avevano concordato che la madre rinunciasse all’assegnazione della casa familiare di proprietà del marito (con diritto di quest’ultimo di rientrarne in possesso) e che il padre corrispondesse alla madre un’ulteriore somma per il mantenimento dei figli come specifico contributo alle spese locatizie a cui essi, con la madre, sarebbero andati incontro per effetto della rinunzia alla casa familiare.

Successivamente, maturati i presupposti, il marito aveva chiesto il divorzio con affidamento dei figli ai genitori alternativamente per due mesi ciascuno, durante i quali ognuno di essi li avrebbe autonomamente mantenuti, senza obblighi reciproci di versamento di alcuna somma a titolo di contributo al mantenimento.

La moglie si era costituita chiedendo la conferma delle precedenti condizioni economiche, oltre che un aumento dell’assegno di mantenimento in favore dei figli.

Il Tribunale aveva riconosciuto il diritto della moglie a percepire l’importo di € 500 a fronte delle spese da lei sostenute per l’abitazione, avendo la stessa lasciato la casa coniugale, e la Corte d’Appello aveva confermato la decisione di primo grado qualificando detta corresponsione quale assegno divorzile in favore della moglie.

La Suprema Corte, tuttavia, ha ritenuto erronea tale qualificazione, precisando che non possono esse qualificati come componenti dell’assegno divorzio gli obblighi aggiuntivi e accessori riguardanti necessità diverse rispetto a quelle rientranti nella ratio solidaristica sottesa agli alimenti, quali – appunto – l’obbligo di versamento di una somma ulteriore che prescinda dalla valutazione delle condizioni economiche dell’ex coniuge creditore e rappresenti in concreto un “controvalore” del canone di locazione dell’abitazione da acquisire per le esigenze abitative familiari proprie e della prole.

Cassazione Civile, 23.08.2018, n. 21353

Cassazione Civile, 23-08-2018, n. 21353