La giovane età, l’attitudine al lavoro, la capacità reddituale, la durata breve del matrimonio e l’assenza di prove in relazione al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio sono tutti elementi che giustificano il mancato riconoscimento dell’assegno di mantenimento al coniuge.
Poiché tali circostanze in un caso posto di recente all’attenzione della Cassazione erano state tutte riscontrate (ordinanza n. 13902 dello scorso 22 maggio), la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso di una donna e confermato l’assenza dei presupposti per il riconoscimento dell’assegno di mantenimento in suo favore.
In particolare, in quello specifico caso, la Corte d’Appello, in riforma di quanto stabilito in precedenza dal Tribunale all’esito di una separazione tra coniugi, aveva ritenuto non dovuto alcun emolumento da parte del marito a favore della moglie e, avverso tale sentenza di secondo grado la donna ha presentato ricorso in Cassazione, lamentando l’omessa valutazione da parte della Corte d’Appello della sua effettiva capacità reddituale, della durata affatto breve del matrimonio, nonché della grande disparità reddituale tra le parti.
La Suprema Corte ha, innanzitutto, evidenziato il proprio ruolo di Giudice di legittimità che non può intervenire nel merito delle questioni già oggetto di valutazione nei gradi di giudizio precedenti, essendo “denunciabile in Cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge …purché il vizio risulti dalla sentenza impugnata…”.
Fatta tale precisazione, in relazione al caso esaminato, la Cassazione ha ritenuto l’iter motivazionale dell’impugnata sentenza “puntuale , coerente e perfettamente idoneo a consentire di individuare il procedimento logico giuridico che ne costituisce fondamento”; le circostanze che la Corte d’Appello aveva valorizzato a fondamento della propria decisione, ovverosia la giovane età della moglie, l’effettiva capacità reddituale della stessa, la breve durata del matrimonio, nonché l’inadempiuto onere probatorio circa l’asserito elevato tenore di vita matrimoniale, sono risultate, a detta della Suprema Corte, del tutto conformi ai principi giuridici elaborati in tema di assegno di mantenimento.
Cassazione Civile, 22.05.2019, n. 13902
Cassazione Civile, 22-05-2019, n. 13902