Qualora il figlio di genitori separati abbia ampiamente superato la maggiore età e non abbia reperito una occupazione lavorativa stabile o che, comunque, lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente, adeguata alle sue competenze, lo stesso non può soddisfare l’esigenza ad una vita dignitosa – alla cui realizzazione ogni giovane adulto deve aspirare – mediante l’attuazione dell’obbligo di mantenimento del genitore.
Detta esigenza semmai deve essere soddisfatta attraverso i diversi strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale, che sono finalizzati ad assicurare sostegno al reddito.
Fermo restando l’obbligo alimentare, da azionarsi nell’ambito familiare per supplire ad ogni più essenziale esigenza di vita dell’individuo bisognoso.
Cassazione Civile, 28.10.2024, n. 27818