Se entrambi i genitori non dispongono delle risorse necessarie per mantenere il figlio, subentra l’obbligo degli ascendenti di fornire ai genitori i mezzi necessari affinché possano adempiere ai loro doveri nei confronti della prole.
È quanto stabilito della Suprema Corte con una recente ordinanza, qui sotto allegata, con la quale è tornata sul tema del ruolo dei nonni nella contribuzione al mantenimento dei nipoti.
In particolare, nel caso di specie, la Corte d’Appello di Perugia aveva confermato la decisione del Tribunale, con la quale il nonno paterno del minore era stato condannato a pagare un assegno di € 130,00 mensili quale contributo al mantenimento del nipote, essendo, da un lato, il padre del minore inadempiente ai propri doveri materiali nei confronti del figlio e, dall’altro lato, la madre incapace di provvedere interamente alle primarie necessità di quest’ultimo.
Il nonno ha, dunque, presentato ricorso in Cassazione evidenziando che la madre non aveva dato prova: a) né del suo stato di bisogno, né della sua incapacità di provvedere da sola ai bisogni primari del figlio; b) di non poter incrementare il proprio reddito, anche al fine di far fronte all’incapacità economica del padre.
Nel decidere il ricorso, la Corte di Cassazione ha ribadito il principio secondo cui spetta primariamente ed integralmente ai genitori provvedere al mantenimento del figlio, sicché se uno dei due non può o non vuole provvedervi, l’altro deve far fronte per intero alle esigenze della prole, salva la possibilità di convenire in giudizio il genitore inadempiente per ottenere un contributo proporzionale alle condizioni economiche di costui.
Subordinato e sussidiario all’obbligo dei genitori è l’obbligo dei nonni a provvedere al mantenimento del nipote; di talché è consentito rivolgersi agli ascendenti solo se, a fronte dell’inadempimento di uno dei genitori, l’altro non sia in grado di mantenere interamente la prole.
Secondo la Corte, nel caso in esame, è risultato provato che la situazione economica della madre, che guadagnava circa 1.100,00 euro al mese, non era sufficiente a soddisfare le necessità del figlio, peraltro malato, e ciò pur tenendo conto del contributo fornito dai nonni materni.
In ragione di ciò, ha rigettato il ricorso del nonno paterno e confermato l’obbligo di mantenimento del nipote.
Cassazione Civile, 14.07.2020, n. 14951
Cassazione Civile, 14-07-2020, n. 14951