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È nulla la notifica dell’atto al familiare non convivente con il destinatario

Con la recente ordinanza n. 10543 dello scorso 15 aprile, la Cassazione ha precisato che la notifica di un atto nelle mani di un familiare del destinatario è valida solo se tra i due soggetti vi sia un rapporto di convivenza tale da far presupporre l’effettiva ricezione del plico da parte del destinatario.

Nel caso esaminato dalla Corte, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso in Cassazione avverso una decisione della Commissione Tributaria Regionale della Campania che aveva dichiarato invalida la notifica di un avviso di pagamento fatta nelle mani di un familiare rivelatosi poi, sulla base delle risultanze del certificato di residenza, non convivente con l’effettivo destinatario.

La ricorrente ha impugnato il provvedimento lamentando, tra gli altri, proprio l’erronea valutazione circa l’avvenuta notifica dell’atto: a suo dire, infatti, la relata di notifica attestante la consegna a familiare (dichiaratosi) convivente del destinatario sarebbe qualificabile quale atto dotato di pubblica fede fino a querela di falso.

La Cassazione ha ritenuto infondate tali doglianze. Invero, pur rammentando la previsione legislativa di cui all’art 139 c.p.c. che prevede la consegna dell’atto anche “a persona di famiglia o addetta alla casa, all’ufficio o all’azienda”, ha evidenziato che: “ non basta che la persona a cui sia stata consegnata la copia sia in rapporti di parentela con il destinatario dell’atto dovendo, invece, trattarsi di persona di famiglia  o addetta alla casa, di persona cioè a lui legata da un rapporto di convivenza che, per la costanza di quotidiani contatti, dà affidamento che l’atto sia portato a sua conoscenza”.

La Suprema Corte ha altresì rilevato che la qualifica di convivente, così come attestata nella relata di notifica, può essere superata dalla prova contraria fornita dal certificato di residenza, che attesta che il consegnatario risiede in luogo diverso rispetto a quello del destinatario dell’atto; l’attestazione dell’agente postale (o del pubblico ufficiale) fa fede solo delle dichiarazioni a lui rese, non già dell’intrinseca veridicità del relativo contenuto.

Nel caso di specie, il destinatario aveva eccepito fin da subito che la sua residenza anagrafica risultava in un luogo diverso rispetto a quello ove la notifica risultava ricevuta mediante consegna a familiare dichiaratosi convivente e tale circostanza avrebbe determinato, a parere della Cassazione, la nullità della relativa notifica.

Cassazione Civile, 15.04.2019, n. 10543

Cassazione Civile, 15-04-2019, n. 10543